venerdì 14 giugno 2013

Socio amministratore di srl: l’Inps detta misure operative

di Temistocle Bussino

Premessa
Con la circolare 78 del 14 maggio 2013 l’Inps interviene in maniera concreta e decisa  sull’annosa questione della contribuzione del socio amministratore di srl.
I requisiti per l'iscrizione nella gestione Art/com

Il comma 203 art. 1 legge 662/1996, al quale il comma 208 fa riferimento, prevede che l’iscrizione dei soci di srl nella gestione commercianti è obbligatoria in due casi, quando:

1.    siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (lettera a) );
2.    partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lettera c) ).
In proposito osserviamo come l’attività lavorativa che dà luogo all’obbligo di iscrizione può avere tanto un contenuto organizzativo –direzionale, quanto meramente operativo. Inoltre, in entrambi i casi, il  contenuto della prestazione lavorativa deve essere svolto con una modalità di prevalenza. Quindi l’attività organizzativa o direzionale deve essere svolta con la partecipazione prevalente dei componenti della società ed in questo caso il criterio della prevalenza impone che tale attività sia affidata nella maggior parte del suo contenuto ai soci; ovvero l’attività operativa del singolo socio deve essere, oltre che abituale, prevalente, ed in questo secondo caso il criterio della prevalenza presuppone che lo stesso soggetto svolga almeno due attività, ciascuna delle quali preveda in astratto l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani, commercianti o coltivatori diretti. Tra queste plurime attività di lavoro l’Inps giudica prevalente quella alla quale il soggetto dedica personalmente la maggior quantità di tempo ed iscrive il soggetto nella unica relativa gestione; ma la giurisprudenza ha anche suggerito un criterio analogo, per il quale l’attività prevalente è quella che produce il reddito più elevato.
 Come interpretare il criterio della prevalenza
 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome …, sono iscritti nel­l’as­sicurazione per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”. Quali debbano essere le varie attività autonome richiamate nel comma 208 viene precisato dall’art. 12 del D.L. 78/2010, la norma di interpretazione autentica,  per la quale il criterio di prevalenza di cui al comma 208 si applica unicamente alle attività di commerciante, artigiano o coltivatore diretto ( ad esempio “i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione etc..” secondo la sentenza della Cassazione 3839/12 richiamata nella circolare Inps 78/2013 in commento).
Ora l’Inps ,  nella circolare , prende in esame il caso del socio amministratore di srl, o più in generale di un soggetto che svolga una attività  che lo obbliga all’iscrizione nella gestione separata, ed una sola attività imprenditoriale –commerciante, artigiano o coltivatore diretto- che lo obbliga all’iscrizione nella corrispondente gestione. In questo caso, poiché il soggetto svolge una sola attività imprenditoriale, il criterio della prevalenza non ha ragione di  essere applicato. Così, il socio amministratore di srl, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore si iscrive nella gestione separata, e come commerciante deve iscriversi anche nella medesima Gestione speciale commercianti a condizione che, in base al comma 203, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità”. Sarebbe in questo caso superfluo e fuorviante il richiamo alla partecipazione prevalente, visto che la sua attività di commerciante è l’unica attività imprenditoriale da lui svolta.  
La centralità del criterio della abitualità
Nel caso del socio amministratore di srl che svolga una sola attività tra quelle di commerciante, artigiano e coltivatore diretto, ai fini dell’obbligo della iscrizione nella corrispondente gestione, diventa cruciale, come sottolinea l’Inps  nella circolare 78/2013, valutare con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell’attività lavorativa del socio, come richiesta dal citato comma 203 art. 1 legge 662/96,   L’obiettivo è di ridurre al massimo le occasioni di contenzioso, dal momento che è l’Inps stesso a dover fornire, se richiesto, la prova della legittimità della iscrizione alla gestione previdenziale. Pertanto viene suggerito che la legittimità della iscrizione sia provata, oltre che da idonei documenti, anche da controlli presso le aziende.
Circa la verifica del carattere della abitualità, la circolare offre, oltre al richiamo che l’abitualità va valutata nel contesto del tipo di attività, alcune linee guida:
-         che prestazione abituale non coincide necessariamente con la durata della prestazione, la quale potrebbe essere lunga, ma sporadica; al contrario, assumono grande valore la sistematicità e la reiterazione della prestazione, che potrebbe quindi essere anche di breve durata (ad esempio la vendita di merce online), di poche ore al giorno e non tutti i giorni;
-         che il carattere della abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata; in  questo caso emergono i caratteri della abitualità, sistematicità e continuità della attività posta in essere (come osserva l’Agenzia delle Entrate, in risposta a vari quesiti circa le condizioni proprie dell’attività commerciale, nella risoluzione n. 126/2011);  
-         che una certa attenzione va prestata alla presenza o all’assenza di altri dipendenti, secondo il suggerimento della Cassazione, sentenza 11685/2012, che ritiene legittima la valutazione del giudice di merito di ritenere  provata la condizione della abitualità dalla circostanza che l’impresa era affidata al lavoro di due soli soci;
-         che l’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno indagati entrambi
4.Riduzione degli oneri accessori delle sanzioni civili
Ricordiamo che la vicenda dell’obbligo della doppia o della singola  iscrizione del socio amministratore di srl è stata oggetto di orientamenti contrastanti a partire dall’entrata in vigore della norma, nel 1996, e fino alla  definitiva chiusura dei contrasti, avvenuta con decorrenza 31 luglio 2010 ad opera della legge 122/2010 che ha convertito il D.L. 78/2010. Come visto, questa norma ha sancito l’obbligo della doppia iscrizione. Ma la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 3240/2010  si era invece espressa per la contribuzione unica.

In virtù di queste tormentate vicende, molti operatori possono avere omesso o ritardato il pagamento dei contributi previdenziali dovuti. In questo caso  l’Istituto ritiene di imputare questo comportamento degli operatori ad oggettive incertezze di natura giurisprudenziale, secondo quanto previsto  dal comma 15 lettera a) prima parte dell’art. 116 della legge 388/00 e di essere quindi clemente nella irrogazione degli oneri  accessori delle sanzioni. In  ragione di ciò, l’Inps dispone, su richiesta degli operatori, e limitatamente alle pratiche non ancora definite, la riduzione della misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, che  avrebbero dovuto  essere versati entro il 31 luglio 2010.