di Temistocle Bussino
Premessa
Con
la circolare 78 del 14 maggio 2013 l’Inps interviene in maniera concreta e
decisa sull’annosa questione della
contribuzione del socio amministratore di srl.
I requisiti per l'iscrizione nella
gestione Art/com
Il comma 203 art. 1 legge 662/1996,
al quale il comma 208 fa riferimento, prevede che l’iscrizione dei soci di srl
nella gestione commercianti è obbligatoria in due casi, quando:
1.
siano titolari o
gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti,
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia (lettera a) );
2.
partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
(lettera c) ).
In
proposito osserviamo come l’attività lavorativa che dà luogo all’obbligo di
iscrizione può avere tanto un contenuto organizzativo –direzionale, quanto
meramente operativo. Inoltre, in entrambi i casi, il contenuto della prestazione lavorativa deve
essere svolto con una modalità di prevalenza. Quindi l’attività organizzativa o
direzionale deve essere svolta con la partecipazione prevalente dei componenti
della società ed in questo caso il criterio della prevalenza impone che tale
attività sia affidata nella maggior parte del suo contenuto ai soci; ovvero
l’attività operativa del singolo socio deve essere, oltre che abituale,
prevalente, ed in questo secondo caso il criterio della prevalenza presuppone
che lo stesso soggetto svolga almeno due attività, ciascuna delle quali preveda
in astratto l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani, commercianti o coltivatori
diretti. Tra queste plurime attività di lavoro l’Inps giudica prevalente quella
alla quale il soggetto dedica personalmente la maggior quantità di tempo ed
iscrive il soggetto nella unica relativa gestione; ma la giurisprudenza ha
anche suggerito un criterio analogo, per il quale l’attività prevalente è
quella che produce il reddito più elevato.
Come
interpretare il criterio della prevalenza
“Qualora i
soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in
un’unica impresa, varie attività autonome …, sono iscritti nell’assicurazione
per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente”. Quali debbano essere le varie attività
autonome richiamate nel comma 208 viene precisato dall’art. 12 del D.L.
78/2010, la norma di interpretazione autentica,
per la quale il criterio di prevalenza di cui al comma 208 si applica
unicamente alle attività di commerciante, artigiano o coltivatore diretto ( ad
esempio “i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i
coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione etc..” secondo la
sentenza della Cassazione 3839/12 richiamata nella circolare Inps 78/2013 in
commento).
Ora
l’Inps , nella circolare , prende in
esame il caso del socio amministratore di srl, o più in generale di un soggetto
che svolga una attività che lo obbliga
all’iscrizione nella gestione separata, ed una sola attività imprenditoriale
–commerciante, artigiano o coltivatore diretto- che lo obbliga all’iscrizione
nella corrispondente gestione. In questo caso, poiché il soggetto svolge una
sola attività imprenditoriale, il criterio della prevalenza non ha ragione
di essere applicato. Così, il socio
amministratore di srl, che svolge attività di commerciante nella sua impresa,
come amministratore si iscrive nella gestione separata, e come commerciante
deve iscriversi anche nella medesima Gestione speciale commercianti a
condizione che, in base al comma 203, partecipi “personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità”. Sarebbe in questo caso superfluo e
fuorviante il richiamo alla partecipazione prevalente, visto che la sua
attività di commerciante è l’unica attività imprenditoriale da lui svolta.
La centralità del criterio della
abitualità
Nel
caso del socio amministratore di srl che svolga una sola attività tra quelle di
commerciante, artigiano e coltivatore diretto, ai fini dell’obbligo della
iscrizione nella corrispondente gestione, diventa cruciale, come sottolinea
l’Inps nella circolare 78/2013, valutare
con la massima attenzione il carattere personale e abituale dell’attività
lavorativa del socio, come richiesta dal citato comma 203 art. 1 legge
662/96, L’obiettivo è di ridurre al
massimo le occasioni di contenzioso, dal momento che è l’Inps stesso a dover
fornire, se richiesto, la prova della legittimità della iscrizione alla
gestione previdenziale. Pertanto viene suggerito che la legittimità della
iscrizione sia provata, oltre che da idonei documenti, anche da controlli
presso le aziende.
Circa
la verifica del carattere della abitualità, la circolare offre, oltre al
richiamo che l’abitualità va valutata nel contesto del tipo di attività, alcune
linee guida:
-
che prestazione
abituale non coincide necessariamente con la durata della prestazione, la quale
potrebbe essere lunga, ma sporadica; al contrario, assumono grande valore la
sistematicità e la reiterazione della prestazione, che potrebbe quindi essere
anche di breve durata (ad esempio la vendita di merce online), di poche ore al
giorno e non tutti i giorni;
-
che il carattere
della abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo
affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una
organizzazione complessa e articolata; in
questo caso emergono i caratteri della abitualità, sistematicità e
continuità della attività posta in essere (come osserva l’Agenzia delle
Entrate, in risposta a vari quesiti circa le condizioni proprie dell’attività
commerciale, nella risoluzione n. 126/2011);
-
che una certa
attenzione va prestata alla presenza o all’assenza di altri dipendenti, secondo
il suggerimento della Cassazione, sentenza 11685/2012, che ritiene legittima la
valutazione del giudice di merito di ritenere
provata la condizione della abitualità dalla circostanza che l’impresa
era affidata al lavoro di due soli soci;
-
che l’attività
lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto
organizzativo e direzionale, contenuti che vanno indagati entrambi
4.Riduzione degli oneri accessori delle sanzioni
civili
Ricordiamo
che la vicenda dell’obbligo della doppia o della singola iscrizione del socio amministratore di srl è
stata oggetto di orientamenti contrastanti a partire dall’entrata in vigore
della norma, nel 1996, e fino alla
definitiva chiusura dei contrasti, avvenuta con decorrenza 31 luglio
2010 ad opera della legge 122/2010 che ha convertito il D.L. 78/2010. Come
visto, questa norma ha sancito l’obbligo della doppia iscrizione. Ma la Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 3240/2010 si era invece espressa per la contribuzione
unica.
In
virtù di queste tormentate vicende, molti operatori possono avere omesso o
ritardato il pagamento dei contributi previdenziali dovuti. In questo caso l’Istituto ritiene di imputare questo
comportamento degli operatori ad oggettive incertezze di natura
giurisprudenziale, secondo quanto previsto
dal comma 15 lettera a) prima parte dell’art. 116 della legge 388/00 e
di essere quindi clemente nella irrogazione degli oneri accessori delle sanzioni. In ragione di ciò, l’Inps dispone, su richiesta
degli operatori, e limitatamente alle pratiche non ancora definite, la
riduzione della misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative
ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, che avrebbero dovuto essere versati entro il 31 luglio 2010.